Pubblicato su politicadomani Num 85 - Novembre 2008

Il testo di legge e l’emendamento

 

L’emendamento
(Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi - Gruppo Lega Nord Padania)

  1. Il comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

“Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all’autorità competente”.

  1. Il comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.
  2. Il comma 6 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

“Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell’interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale”.

 

Il testo di legge

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 35 (attuale)
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
[...]

    • Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
    1. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
    2. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
    3. le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
    4. gli interventi di profilassi internazionale;
    5. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
    • Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
    • L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
    • Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

     

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